(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale
         della regione Lombardia n. 7 del 17 febbraio 1994)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1.  La  regione  Lombardia  con  la  presente  legge  definisce  e
regolamenta,  tra  le  attivita'   tipiche   e   tradizionali   delle
popolazioni alpine, la professione di maestro di sci nelle discipline
alpina  e  dello  sci da fondo, compreso lo sci estivo, in attuazione
alla legge 8 marzo 1991, n. 81 "Legge-quadro per  la  professione  di
maestro  di  sci  ed ulteriori disposizioni in materia di ordinamento
della professione di guida alpina", per una  migliore  qualificazione
dell'offerta turistica.