(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 7 del 17 febbraio 1994) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La regione Lombardia con la presente legge definisce e regolamenta, tra le attivita' tipiche e tradizionali delle popolazioni alpine, la professione di maestro di sci nelle discipline alpina e dello sci da fondo, compreso lo sci estivo, in attuazione alla legge 8 marzo 1991, n. 81 "Legge-quadro per la professione di maestro di sci ed ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina", per una migliore qualificazione dell'offerta turistica.